Direttiva PED

Molte volte si sono sentite notizie che parlano di bombole di gas scoppiate con danni a cose e soprattutto persone molto gravi. La realtà dei fatti è che esse non esplodono, non sono bombe ma dei contenitori ad alta pressione che possono rompersi come per esempio se immettiamo del gas ad una pressione maggiore di quella supportata.

Quando questo succede si verifica una fuoriuscita del contenuto che in genere non è in forma gassosa ma liquefatta. Questa sostanza in presenza di un innesco, quale per esempio una scintilla, esplode. Quindi è il contenuto che scoppia o deflagra, mentre la bombola si può rompere ed al massimo spostarsi, per effetto della reazione alla fuoriuscita violenta del gas contenuto in essa.

Danni e pericoli legati alla rottura della bombola rimangono ed è quindi opportuno che la progettazione sia fatta in modo preciso rispettando le tutte le caratteristiche di sicurezza. Devono essere oltretutto indicate le caratteristiche e le prestazioni di tale bombola in modo da evitare utilizzi errati.

La DIRETTIVA PED è ciò che disciplina tutta l’attività per giungere alla Marcatura CE di tutte le apparecchiature che operano con pressioni presenti superiori al 0,5 Bar relativi (1,5 assoluti). Questa direttiva classifica i contenitori a pressione con diversi gradi di pericolo. Da un certo grado di pericolo in su la Marcatura CE prevede obbligatoriamente anche l’intervento di un Organismo Notificato.

Bombole per gas domestico e bombole da campeggio sono collaudate TUTTE con pressioni molto più alte di quelle di esercizio. Nella fase di produzione viene prelevato ad intervalli di tempo regolari un campione e viene portato a rottura. Le pressioni necessarie in quest’ultimo test sono impressionanti e ci fanno dedurre che è molto difficile per le bombole ad uso domestico “esplodere”.

Sono molti altri i recipienti a pressione installati su impianti e macchinari, tutti questi devono essere marcati CE ed, a seconda degli impieghi, debbono anche sottostare a controlli da parte di istituti notificati, cioè ufficialmente riconosciuti, questi attestano la conformità del prodotto tipo, ma spetta al costruttore espletare tutte le pratiche per la marcatura, che è l’unica strada per la messa in commercio.

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