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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista in tutte le aziende, ma quali specifiche caratteristiche occorre per ricoprire quel ruolo?

L’RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l’RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali.

I suoi compiti sono di tipo consultivo e di controllo sull’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Non ha potere decisionale sulle azioni da intraprendere ma deve essere consultato in molte questioni “cruciali” come per esempio formazione, valutazione dei rischi, etc.

È presente alle verifiche delle autorità competenti ed è sua responsabilità segnalare loro eventuali falle nel sistema di protezione e prevenzione.

Responsabilità dell’RLS

L’RLS ha una responsabilità nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti in merito all’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Per questo motivo, è necessario che riceva un’adeguata preparazione anche sul piano tecnico.

Il d. Lgs. n. 81/2008, in ogni caso, non prevede sanzioni amministrative o penali a carico del RLS in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro.

Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In base alle dimensioni dell’azienda cambia la modalità di nomina dell’RLS:

  • fino a 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
  • oltre i 15 lavoratori è sempre designato dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non va confuso con il preposto, il quale è incaricato (in modo esplicito o meno) dal datore di lavoro a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

La durata della carica è determinata dalla contrattazione collettiva e, generalmente, è 3 anni. Nulla vieta che i lavoratori confermino ogni anno la propria scelta. Nulla vieta che i lavoratori mantengano il proprio RLS eletto per un tempo indefinito, senza bisogno di nuove elezioni.

Ricordiamo che ai fini della nomina non potrà essere nominato RLS chi già ricopre il ruolo di RSPP per incompatibilità tra i due ruoli.

Formazione obbligatoria

L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 prevede un corso di formazione obbligatorio per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Essa deve tenere conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui si svolge l’attività lavorativa. La durata minima è di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Il programma del corso per RLS verte sui seguenti argomenti:

  • Principi giuridici italiani ed europei,
  • Legislazione generale e speciale in materia di SSL,
  • Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi,
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio,
  • Valutazione dei rischi,
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione,
  • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori,
  • Nozioni di tecnica della comunicazione.

Sussiste inoltre l’obbligo di aggiornamento annuale:

  • di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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